Informazione relativa al pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2016.
La tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
Le tariffe, determinate sulla base del Piano Finanziario, approvate dal Consiglio comunale per l'anno 2016 sono le seguenti:
pdf TARIFFE UTENZE (1.33 MB) (.pdf/a, 1,33MB)
Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente
Il tributo provinciale, già applicato alla Tarsu/Tares, è calcolato sull'importo del tributo comunale, nella misura deliberata dalla Provincia di Lecco pari al 5%.
2° rata 31/08/2016
3° rata 30/11/2016
I versamenti devono essere effettuati, tramite gli allegati modelli F24 precompilati, presso gli sportelli degli agenti della riscossione, delle banche convenzionate e degli uffici postali, senza addebito di costi aggiuntivi.
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nel presente invito di pagamento è notificato, anche a mezzo del servizio postale, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione di cui al vigente regolamento comunale di gestione del tributo, oltre agli interessi di mora.
Per le utenze non domestiche la tariffa dovuta può essere ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento.
Si rimanda al regolamento comunale di gestione del tributo per le modalità di calcolo della riduzione.
a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il medesimo termine di cui sopra.
Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o di subentro.
La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata agli uffici comunali direttamente, o spedita per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o inviata tramite posta elettronica.
Non saranno ritenute valide le denunce incomplete, nonché la mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comportano la sospensione delle richieste di pagamento.
Giovedì 10.00 – 12.30
Sabato 10.00 – 12.30