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Messaggio di avviso

Di seguito alle precedenti note concernenti l' oggetto, si informa che, con l' allegato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 55. del 4/3/2020, sono state individuate ulteriori misure di contenimento finalizzate a prevenire la diffusione dell'epidemia da Covid-19, da applicarsi sull' intero territorio nazionale. 

Tra le previsioni del citato provvedimento presidenziale si richiama in particolare l' attenzione sull'articolo I, comma I, lettera b, che dispone la sospensione delle manifestazioni e degli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno I metro. 

Si evidenzia, altresì, che il medesimo articolo, alla lettera c), nel disporre la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico, sia privato, consente - nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al d.P.C.M. I marzo 2020, e successive modificazioni- lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all' inte rno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico.

Fino al 15 marzo 2020, sono, altres ì, sospesi servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo due del decreto legislativo 13 aprile 2017 numero 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche di formazione superiore, ivi comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Si richiama, inoltre, l' attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che le disposizioni introdotte dal d.P.C.M. in esame sostituiscono quelle di cui agli articoli 3 e 4 del d.P.C.M. del 1 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020; restano viceversa ferme le misure previste dagli articoli I e 2 del predetto d.P.C.M. del t marzo 2020 e successive modificazioni.

Si segnala infine la disposizione in base alla quale, nei territori indicati negli allegati I, 2 e 3 al d.P.C.M. 1 marzo 2020 e, e successive modificazioni, le misure di cui al nuovo d.P.C.M., ove più restrittive si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli I e 2.

Nel confidare nella più scrupolosa osservanza delle disposizioni recate dal D.P.C.M. del 4° marzo 2020, si rimane a disposizione per ogni utile attività di supporto e consulenza.

 Il Prefetto ( Formiglio)

  pdf D.P.C.M. 4 marzo 2020 (6.17 MB)